Molto spesso non è possibile frequentare le lezioni del corso universitario, per questo motivo si chiede ad un collega la registrazione della lezione, per un ascolto tranquillo e comodo, a casa o in biblioteca. Ad ogni modo, questa prassi viola qualche legge o regolamento? Si può fare anche se il professore non ha esplicitato l’autorizzazione? Scopriamolo insieme.
Quando si accende il registratore, oppure si attiva dallo smartphone o dal tablet, bisogna tenere conto di diverse eventualità. La più importante è quella penale, riguardante cioè la violazione della privacy. Successivamente bisogna tenere conto del diritto d’autore e delle eventuali limitazioni imposte autonomamente dall’università sull’uso dei cellulari all’interno delle aule.
La prima cosa da sapere è che il professore non può vietare la registrazione a protezione della sua privacy. Lo ha stabilito, innanzitutto, la Cassazione. È sempre possibile, anche a loro insaputa, registrare una conversazione con altre persone. L’unica cosa da fare è non allontanarsi dal luogo della discussione durante la registrazione, per non fare credere agli interlocutori di essere “soli”.
Secondo il Garante della Privacy, gli stessi accorgimenti sono validi anche per le lezioni universitarie. Si può registrare e filmare una lezione a patto che lo studente lo faccia per lo studio personale, senza lesioni alla dignità del docente, scopi di lucro, senza la manomissione e la creazione di doppiaggi falsi e senza la diffusione sui social, salvo il consenso del diretto interessato.
Nel caso ci fosse il diritto d’autore, la riproduzione è sempre riservata. Potrebbe accadere in caso di una conferenza, ma mai nel caso di una lezione. Il professore potrebbe richiedere il copyright nel caso la spiegazione venisse trascritta e poi rivenduta.
Bisogna sempre stare attenti alle limitazioni imposte dall’università sull’uso dei cellulari nelle aule. Una violazione delle stesse potrebbe essere penale.